infortuni in itinere

Gli infortuni in itinere sono una particolare categoria di infortuni sul lavoro che non avvengono direttamente sul luogo di lavoro o durante l’esecuzione delle mansioni lavorative, bensì nel tragitto che il lavoratore compie per raggiungere o tornare dal proprio posto di lavoro.

Cosa sono gli Infortuni In Itinere?

Secondo la normativa italiana (principalmente il D.Lgs. 38/2000 e il D.P.R. 1124/1965), un infortunio è considerato “in itinere” quando si verifica:

  1. Nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
  2. Nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro.
  3. Nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, se non è presente una mensa aziendale.

È fondamentale che il percorso sia considerato “normale”, il che significa che non devono esserci interruzioni o deviazioni non necessitate. Sono ammesse solo deviazioni o interruzioni che siano:

  • Dovute a forza maggiore (es. strada interrotta).
  • Dovute a esigenze essenziali e improrogabili (es. accompagnare il figlio a scuola, se l’orario e il percorso sono compatibili).
  • Dovute all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso a persona ferita).
  • Effettuate per esigenze ricollegabili al lavoro (es. prelevare un attrezzo).

L’uso del mezzo di trasporto privato (auto, moto) è ammesso solo se giustificato dalla necessità (es. luogo non servito dai mezzi pubblici, orari incompatibili con i mezzi pubblici, trasporto di attrezzi pesanti e ingombranti). L’uso di mezzi pubblici o a piedi è sempre considerato “normale”.

Quali conseguenze per l’azienda?

Sebbene l’infortunio in itinere non avvenga nel contesto lavorativo diretto e l’azienda non possa avere un controllo completo sul comportamento del lavoratore al di fuori dei propri locali, ci sono comunque delle conseguenze dirette e indirette per il Datore di Lavoro e l’azienda:

  1. Assenza del Lavoratore e Interruzione dell’Attività: La conseguenza più immediata è l’assenza del lavoratore infortunato. Questo comporta:
    • Interruzione dell’attività lavorativa: l’azienda perde una risorsa produttiva, con potenziali ritardi o la necessità di riorganizzare il lavoro.
    • Costi indiretti: legati alla riorganizzazione, al tempo dedicato alla gestione della pratica di infortunio, all’eventuale assunzione di personale temporaneo o al pagamento di straordinari.
  2. Aumento del Tasso di Rischio INAIL (e relativo premio assicurativo):
    • Gli infortuni in itinere, al pari degli infortuni “in occasione di lavoro”, concorrono alla determinazione dell’andamento infortunistico aziendale.
    • Questo andamento influisce sulla oscillazione del tasso medio di premio INAIL (il premio assicurativo che l’azienda versa annualmente per la copertura contro infortuni e malattie professionali). Un aumento degli infortuni (anche in itinere) può portare a un incremento del tasso di premio, con conseguente aumento dei costi assicurativi per l’azienda.
  3. Obblighi Amministrativi e Documentali:
    • Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL (e al SID, Sistema Informativo Statistico degli Infortuni e delle Malattie Professionali) entro termini stabiliti, indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia avvenuto in itinere o sul luogo di lavoro. Il mancato o ritardato invio comporta sanzioni.
    • L’azienda deve raccogliere la documentazione relativa all’infortunio (certificati medici, verbali, testimonianze, ecc.).
  4. Potenziali Responsabilità (Indirette o in casi specifici):
    • Generalmente, il Datore di Lavoro non ha responsabilità dirette sulla condotta del lavoratore nel tragitto casa-lavoro. Tuttavia, in casi specifici, potrebbe esserci un’implicazione se l’azienda ha fornito un mezzo di trasporto non idoneo o ha imposto orari di lavoro tali da aumentare significativamente il rischio nel tragitto.

Le nuove disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 17 maggio 2025, come discusso in precedenza, spingono il Datore di Lavoro a considerare e, dove possibile, attuare misure preventive e informative anche per il rischio in itinere, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale o la promozione di orari più flessibili per evitare il traffico. Questo significa che, pur non essendoci una responsabilità diretta sulla guida del dipendente, c’è un’aspettativa crescente che l’azienda contribuisca a mitigare i rischi anche al di fuori del perimetro aziendale.

In conclusione

In conclusione, sebbene l’infortunio in itinere non sia direttamente “causato” dall’attività lavorativa in senso stretto, le sue conseguenze impattano economicamente e operativamente l’azienda attraverso l’assenza del lavoratore, l’aumento dei costi assicurativi e gli oneri amministrativi. Per questo motivo, anche se la prevenzione diretta è limitata, le aziende sono sempre più incoraggiate a sensibilizzare e informare i propri dipendenti sui rischi legati alla mobilità casa-lavoro.

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