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Quando si parla di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, molti imprenditori si chiedono se il Datore di Lavoro possa svolgere direttamente questi compiti senza nominare altri addetti. La risposta è sì, ma solo a condizioni ben precise stabilite dal D.Lgs. 81/08. Non è sufficiente essere il titolare dell’azienda: entrano in gioco limiti dimensionali, obblighi formativi specifici e requisiti organizzativi, spesso sottovalutati, che se non rispettati possono portare a non conformità e sanzioni durante i controlli. In questa guida facciamo chiarezza su quando il Datore di Lavoro può assumere il ruolo di addetto al primo soccorso e antincendio e quali adempimenti sono indispensabili per essere davvero in regola.

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, solo a determinate condizioni legate alla tipologia e alle dimensioni dell’azienda.

Non basta essere il titolare: bisogna rispettare limiti dimensionali, formativi e, soprattutto, organizzativi. Ecco nel dettaglio a quali condizioni devi sottostare:

  1. Limiti Dimensionali (Allegato II, D.Lgs. 81/08)

Il Datore di Lavoro può svolgere questi compiti solo se l’azienda o l’istituto rientra in determinati limiti di personale:

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti.
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti (o 200 se stagionali).
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti.
  • Altre aziende (uffici, commercio, servizi): fino a 200 addetti.
  1. Condizione di Formazione (Contenuti e Scadenze)

Il DL deve seguire gli stessi corsi (o corsi equivalenti in termini di durata e contenuti) previsti per i lavoratori, ma con riferimenti normativi specifici:

Per l’Antincendio (D.M. 02/09/2021)

Livello di Rischio: Deve frequentare il corso corrispondente al livello di rischio dell’attività (Livello 1, 2 o 3). Un Istituto Superiore con convitto è solitamente Livello 2 o 3.

Aggiornamento: Obbligatorio ogni 5 anni.

Idoneità Tecnica: Se l’attività rientra nel Livello 3, il DL deve anche conseguire l’attestato di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco.

Per il Primo Soccorso (D.M. 388/2003)

Classificazione: Deve frequentare il corso per il Gruppo di appartenenza (A, B o C).

Aggiornamento: Obbligatorio ogni 3 anni (solo per la parte pratica).

  1. La Condizione della “Presenza Costante”

Questa è la condizione più critica e spesso ignorata:

Copertura del servizio: Il DL deve garantire che il servizio di emergenza sia sempre assicurato durante l’orario di lavoro.

Il problema delle assenze: Se il DL si assenta (per riunioni esterne, ferie, malattia o sopralluoghi), l’azienda non può restare senza addetti alle emergenze.

Obbligo di affiancamento: La normativa (Art. 18) impone di designare un numero sufficiente di addetti. Pertanto, anche se il DL assume l’incarico, deve quasi sempre nominare almeno un altro addetto (un “vice”) che sia presente quando lui non c’è.

  1. Consultazione del RLS (Art. 34, comma 2)

Prima di assumere l’incarico, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di:

Consultare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La consultazione deve essere documentata (ad esempio nel verbale della riunione periodica o con una comunicazione scritta).

  1. Sintesi degli Adempimenti Documentali

Per essere in regola, il DL deve tenere in azienda:

Atto di auto-designazione (la bozza che abbiamo preparato in precedenza).

Attestati di formazione in corso di validità.

Verbale di consultazione del RLS.

Aggiornamento del DVR in cui si specifica che il DL svolge tali funzioni.

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