
La nomina del preposto è uno degli adempimenti più sottovalutati nelle PMI italiane, eppure è diventata negli ultimi anni uno dei punti maggiormente verificati durante le ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro. Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021, il ruolo del preposto è stato profondamente rafforzato: oggi non è più una figura marginale, ma un tassello centrale del sistema di vigilanza interna previsto dal D.Lgs. 81/08.
Molti datori di lavoro continuano a confondere il preposto con un semplice capo squadra o con il responsabile di reparto, senza formalizzarne la nomina e senza garantirgli la formazione specifica richiesta dalla normativa. Il risultato è un vuoto organizzativo che, in caso di infortunio o ispezione, espone l’azienda a sanzioni significative e al rischio di responsabilità penali per il datore di lavoro stesso.
Hai già individuato chi, all’interno della tua azienda, esercita di fatto un ruolo di sovrintendenza sui lavoratori? In questo articolo trovi una guida operativa per capire chi è il preposto, quando la sua nomina è obbligatoria, quali sono le sue responsabilità e quali sanzioni rischia il datore di lavoro che ignora questo adempimento previsto dal D.Lgs. 81/08.
Chi è il preposto e quali sono i suoi compiti
Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. In sostanza, è la figura più vicina ai lavoratori nelle attività quotidiane, quella che vede in tempo reale come vengono eseguite le mansioni e se le procedure di sicurezza vengono pienamente rispettate.
I compiti specifici del preposto sono elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/08, modificato e ampliato dal D.L. 146/2021. Egli deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, verificare il corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le carenze rilevate sulle attrezzature, sui mezzi di protezione e su qualsiasi altra condizione di pericolo riscontrata.
Tra i compiti principali del preposto, dopo le modifiche del 2021, rientrano:
- Sovrintendere e vigilare sul rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori in tutte le mansioni operative.
- Intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
- Interrompere l’attività del lavoratore in caso di mancato rispetto delle disposizioni o in presenza di pericolo grave e immediato.
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature, oltre a ogni condizione di pericolo riscontrata.
Quando la nomina è obbligatoria (e quando no)
Una delle domande più frequenti riguarda proprio l’obbligo preposto 81/08: la nomina del preposto è sempre obbligatoria oppure dipende dalla dimensione e dall’organizzazione dell’azienda? La normativa non prevede un obbligo automatico per ogni impresa, ma stabilisce un principio sostanziale: ovunque esista una struttura gerarchica con figure che sovrintendono al lavoro di altri, il preposto deve essere individuato e formalmente nominato dal datore di lavoro.
Il D.L. 146/2021 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 l’obbligo esplicito per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Questo significa che, di fatto, in tutte le aziende dove esistono lavoratori e una qualche forma di coordinamento operativo, la nomina del preposto è oggi un adempimento concreto e non più interpretabile come facoltativo dal datore di lavoro.
La nomina può non essere necessaria solo nelle micro-realtà in cui il datore di lavoro coincide con l’unico operatore presente, oppure quando tutti i lavoratori operano in completa autonomia senza coordinamento gerarchico. In tutti gli altri casi, anche nelle PMI con pochi dipendenti, l’individuazione del preposto è un atto dovuto, da formalizzare per iscritto, comunicare al lavoratore interessato e documentare nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Responsabilità del preposto e del datore di lavoro
Le responsabilità del preposto sono distinte e autonome rispetto a quelle del datore di lavoro, ma non sostitutive: ciascuna figura risponde dei propri obblighi specifici previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.
- Il preposto risponde personalmente, sul piano penale e amministrativo, del mancato esercizio delle attività di vigilanza che gli sono espressamente attribuite dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 nelle mansioni svolte in azienda.
- Il datore di lavoro, dal canto suo, conserva la responsabilità complessiva della sicurezza aziendale e risponde dell’organizzazione del sistema di vigilanza, della formazione del preposto e della messa a disposizione di mezzi e poteri adeguati.
La giurisprudenza è costante nel ribadire che la nomina del preposto non esonera mai il datore di lavoro dai suoi obblighi, ma costituisce uno strumento di organizzazione interna della sicurezza sul lavoro.
Un aspetto rafforzato dal D.L. 146/2021 riguarda l’autonomia del preposto: il datore di lavoro deve garantirgli la possibilità di esercitare effettivamente i poteri di intervento, senza che questo comporti pregiudizi per la sua posizione lavorativa. Il preposto che interrompe un’attività pericolosa non può essere sanzionato dall’azienda per aver svolto correttamente il proprio ruolo: questa tutela è oggi parte integrante degli obblighi del datore di lavoro.
Le sanzioni in caso di mancata nomina
Le sanzioni previste per la mancata individuazione e formazione del preposto sono state inasprite proprio dal D.L. 146/2021 e oggi rappresentano uno dei capitoli più rilevanti delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Per il datore di lavoro che non individua e forma adeguatamente il preposto, gli art. 37 e 55 del D.Lgs. 81/08 prevedono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, applicata in sede di accertamento da parte degli organi di vigilanza.
Anche il preposto stesso, se non vigila correttamente sul rispetto delle disposizioni di sicurezza, risponde personalmente con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda compresa tra 491,40 e 1.474,21 euro secondo le previsioni del D.Lgs. 81/08.
Le sanzioni più pesanti scattano nei casi in cui la mancata nomina o la mancata vigilanza siano collegate a un infortunio sul lavoro: in questo scenario, alle sanzioni amministrative si aggiunge la responsabilità penale per lesioni colpose o, nei casi più gravi, omicidio colposo. Il datore di lavoro che ignora questo adempimento si espone così a un rischio concreto, sia economico sia personale, ben superiore al costo di una corretta gestione del sistema di vigilanza interno.
Errori comuni nella gestione del preposto
Anche nelle aziende che hanno formalmente nominato un preposto, gli errori nella gestione operativa di questa figura sono frequenti e spesso emergono solo in occasione di un’ispezione o di un infortunio. Il primo errore ricorrente è la nomina senza poteri reali: si individua il preposto sulla carta, ma non gli si attribuisce l’autorità per intervenire concretamente sulle scelte operative dei lavoratori coordinati.
Un secondo errore diffuso è la mancanza di formazione specifica e aggiornata: il preposto deve seguire un corso di formazione di almeno 8 ore, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2011 e successive modifiche, oltre agli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa. Molte PMI nominano il preposto ma non gli garantiscono il percorso formativo richiesto, esponendosi a sanzioni anche in assenza di infortuni o eventi avversi sul luogo di lavoro.
Tra gli errori più ricorrenti, da correggere in fase di organizzazione del sistema di sicurezza, ci sono:
- Nomina solo verbale o non documentata: il preposto deve essere individuato per iscritto, con atto formale conservato in azienda.
- Sovrapposizione di ruoli non chiarita: il preposto deve sapere quali compiti gli competono e quali restano in capo a dirigenti o datore di lavoro.
- Formazione assente o non aggiornata: senza il corso obbligatorio, la nomina è formalmente nulla agli occhi degli organi di vigilanza.
- Mancata informazione ai lavoratori: i dipendenti devono sapere chi è il loro preposto e quali poteri esercita sulle attività operative.
Conclusione
La nomina del preposto non è un formalismo burocratico, ma un tassello operativo del sistema di sicurezza aziendale richiesto in modo esplicito dal D.Lgs. 81/08 dopo le modifiche del 2021. Individuare la persona giusta, formarla in modo adeguato e attribuirle poteri concreti è una scelta che protegge i lavoratori, tutela il datore di lavoro e rende il sistema di vigilanza interno davvero efficace e verificabile in caso di ispezione.
Ignorare questo adempimento espone l’azienda a sanzioni amministrative, alla responsabilità penale del datore di lavoro e al rischio concreto di non poter dimostrare, in caso di infortunio, di aver organizzato un sistema di sicurezza completo e coerente con la normativa vigente. La gestione del preposto è uno dei punti più verificati dagli ispettori dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro durante i controlli ordinari.
Zero Rischio affianca le PMI italiane nell’individuazione, nella formazione e nella gestione documentale del preposto, integrando questo passaggio nel sistema più ampio di consulenza per la sicurezza sul lavoro. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come strutturare il tuo sistema di vigilanza interna in modo solido, conforme e davvero efficace!
Domande frequenti
Il preposto è obbligatorio in tutte le aziende?
Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 all’art. 18 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve individuare il preposto in tutte le situazioni in cui esiste un coordinamento operativo dei lavoratori. L’obbligo non scatta solo nelle micro-realtà in cui il datore opera da solo o in cui i lavoratori sono completamente autonomi senza alcuna sovrintendenza.
Il preposto deve fare formazione specifica?
Sì, la formazione del preposto è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2011. Il corso ha una durata minima di 8 ore e prevede aggiornamenti periodici. Senza questa formazione documentata, la nomina è considerata nulla e il datore di lavoro rischia sanzioni con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Il datore di lavoro può essere preposto?
Le funzioni di preposto e di datore di lavoro sono distinte sul piano normativo, ma in micro-realtà il datore può di fatto svolgere anche compiti di sovrintendenza. In ogni caso, restano fermi gli obblighi formativi e organizzativi specifici per ciascun ruolo, oltre alle responsabilità non delegabili previste dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro.
Quanti preposti servono?
Non esiste un numero fisso stabilito dalla normativa: il datore di lavoro deve individuare tanti preposti quanti sono necessari per garantire una vigilanza effettiva su tutte le attività, i reparti e i turni di lavoro presenti in azienda. In contesti articolati, con più sedi o più squadre operative, è opportuno individuare un preposto per ciascuna unità organizzativa con autonomia funzionale.

